Nel panorama del pubblico impiego italiano esiste un meccanismo unico e per certi versi anomalo, che riguarda da vicino il mondo della scuola. Quando un insegnante viene accusato di una mancanza sul lavoro, che si tratti di un errore nella compilazione del registro elettronico, dell’assenza a uno scrutinio o di esternazioni critiche scritte o verbali, la figura del dirigente scolastico finisce per concentrare su di sé una triplice veste. Il preside, infatti, si trova a svolgere contemporaneamente il ruolo di chi raccoglie le prove e indaga, di chi formula l’accusa e, infine, di chi emette la sentenza con la relativa sanzione. È una situazione che non trova riscontro negli altri settori della Pubblica Amministrazione, dove i responsabili di struttura possono erogare direttamente soltanto semplici richiami verbali.
Come si articolano le sanzioni e quali riforme le hanno ampliate
Questa centralità della figura dirigenziale è il risultato del sovrapporsi di diverse riforme legislative approvate negli ultimi vent’anni. A dare una svolta decisiva è stata prima la riforma Brunetta del 2009, che ha equiparato la figura del dirigente a quella di un datore di lavoro privato dotandolo di ampi poteri gestionali. Successivamente la riforma Madia del 2017, che ha esteso la competenza diretta dei presidi consentendo loro di erogare sanzioni più severe. Tra queste la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a un massimo di dieci giorni. Per le infrazioni considerate ancora più gravi, invece, la competenza resta in mano all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’Ufficio Scolastico Regionale, che può spingersi fino al licenziamento. Le condotte che possono far scattare una sanzione spaziano dalla mancata vigilanza sugli studenti all’assenza ai collegi dei docenti. Ma includerebbero anche comportamenti o pubblicazioni sui social ritenuti lesivi del decoro dell’istituto.
Dalla segnalazione alla sentenza: le fasi del procedimento
L’iter sanzionatorio prende il via quando il dirigente riceve una segnalazione e valuta che i fatti rientrino nella sua sfera di competenza. A quel punto si apre la fase istruttoria. Il preside acquisisce documenti, raccoglie testimonianze e convoca l’insegnante per consentirgli di fornire la propria versione dei fatti, eventualmente con l’assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale. Al termine di questo percorso, il procedimento può chiudersi con un’archiviazione oppure con l’applicazione della misura disciplinare. A quel il docente ha la possibilità di ricorrere davanti al giudice del lavoro, nei confronti della misura disciplinare.
L’aumento dei casi, la mancanza di dati ufficiali e le disparità legali
Sebbene non esistano dati pubblici aggregati forniti dal Ministero dell’Istruzione che permettano di mappare con precisione la quantità di procedimenti in corso, i sindacati denunciano da tempo un aumento costante dei casi a partire dall’introduzione dell’autonomia scolastica. Le organizzazioni di categoria mettono in guardia dai rischi legati all’assenza di contrappesi interni. Le organizzazioni evidenziano come l’uso discrezionale del potere sanzionatorio possa talvolta trasformarsi in uno strumento punitivo contro i docenti più critici o contrastivi durante gli organi collegiali. Un’altra grande preoccupazione riguarda la tutela della libertà d’insegnamento, un diritto garantito dal contratto collettivo che rischia di essere compresso quando le sanzioni vanno a colpire la scelta di specifici testi o percorsi didattici.
La giurisprudenza della Cassazione e le prospettive future
A complicare il quadro c’è anche un forte squilibrio economico e procedurale tra le parti. Se un insegnante decide di fare ricorso in tribunale contro un provvedimento ritenuto ingiusto, deve farsi carico di tutte le spese legali di tasca propria. Invece il dirigente scolastico viene tutelato gratuitamente dall’Avvocatura dello Stato e non rischia sanzioni personali nemmeno nel caso in cui i suoi provvedimenti vengano annullati dai giudici. Questo scoraggia molti docenti dal proseguire le battaglie legali. Però la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia più volte ricordato come i dirigenti non dovrebbero applicare sospensioni, in quanto il Testo Unico della Scuola del 1994 non prevede per loro tale potere.
Finché la materia non troverà una regolamentazione chiara e definitiva all’interno del contratto collettivo nazionale, la gestione della disciplina nelle scuole italiane continuerà a muoversi in un terreno complesso e denso di conflitti.
