Lo scontro Suning-Oaktree e i problemi per l’Inter

Il duro comunicato del presidente dell’Inter, Steven Zhang, di sabato scorso, sembrerebbe lasciar presagire la possibilità di un contenzioso giudiziario tra le due parti. Nel caso, quali tipi di iniziative giudiziarie potrebbe instaurare Suning contro il fondo americano ed inoltre queste azioni potrebbero avere un’eventuale refluenza negativa sulla capacità operativa del club nerazzurro? Innanzitutto dobbiamo premettere che laddove il debito non venisse ripagato integralmente entro l’ormai prossima scadenza ed Oaktree procedesse, conseguentemente, all’escussione mediante appropriazione del club, nessun tipo di contestazione potrebbe sollevare nell’immediatezza Suning rispetto al passaggio delle azioni in capo al creditore, visto che in base agli accordi contrattuali formalizzati nell’atto di costituzione del pegno, al verificarsi dell’evento scatenante l’escussione, il debitore non può in alcun modo ritardare o paralizzare la procedura esecutiva che in Lussemburgo si svolge in modo molto rapido e snello. Il passaggio ad Oaktree, pertanto, avverrebbe velocemente. Detto ciò, Zhang però potrebbe (in teoria) introdurre successivamente un’iniziativa giudiziaria volta a rivendicare l’assenza dei requisiti contrattualmente previsti per attivare l’escussione del pegno.

In pratica, potrebbe trascinare Oaktree dinanzi ad un tribunale del Lussemburgo al fine di ottenere una sentenza che condanni il fondo californiano a riconsegnare a Suning le azioni del club (oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti). Per fare ciò dovrebbe dimostrare che Oaktree abbia posto in essere un comportamento difforme dagli accordi a suo tempo intercorsi. Bisogna quindi individuare dove potrebbe stare la presunta violazione contrattuale. Da quanto si evince dal suindicato comunicato, Oaktree viene sostanzialmente accusato da Zhang di aver ostacolato l’adempimento dell’obbligazione gravante su Suning e precisamente di non aver voluto trovare una soluzione amichevole, “compresa l’offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato. Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree”.

Da questo comunicato sembrerebbe, in sostanza, che Oaktree abbia in qualche modo “rifiutato” il rimborso che Zhang voleva effettuare, secondo le indiscrezioni emerse, tramite il fondo Pimco. La domanda che quindi dobbiamo porci è: ma Oaktree potrebbe opporsi al pagamento entro la data di scadenza?  In teoria no, anzi, in base al principio della buona fede cui devono attenersi le parti, il creditore non può e non deve rendere difficoltoso l’adempimento del debitore (Suning). Ma allora come si può spiegare la situazione di stallo in atto? Se Suning è (o era) pronta a pagare (seppur tramite un terzo, ovvero Pimco) il dovuto, in che modo Oaktree potrebbe rifiutare questo pagamento? In verità, l’unico modo che avrebbe il fondo a stelle e strisce di non ricevere il rimborso è che, oltre al suo ammontare, le parti abbiano convenuto dell’altro; ovvero un ulteriore patto che evidentemente risulta essenziale nell’economia del loro rapporto contrattuale.

Se così è, infatti, il fondo californiano sarebbe legittimato a rifiutare il pagamento perché l’adempimento da parte di Suning sarebbe in tal caso parziale e non totale.A tal proposito, va infatti evidenziato che il creditore può rifiutare un adempimento che non sia completo. Ma cosa potrebbe essere questo qualcos’altro di così rilevante? La risposta la possiamo ragionevolmente ricavare da quanto riportato il 17 maggio scorso dal Financial Times su questa vicenda.

Tale autorevole testata ha difatti contattato un soggetto vicino al fondo americano che avrebbe rivelato come quest’ultimo si aspettasse la vendita del club nerazzurro entro i tre anni di vigenza del finanziamento per condividerne i profitti con Suning. Ecco cos’ha in proposito rivelato la fonte vicina al fondo americano sul tema: “Oaktree ha anticipato che Suning avrebbe venduto il club e ha strutturato il suo prestito in modo tale da condividere i profitti di una vendita del club. Le persone coinvolte nelle trattative affermano che il desiderio di Oaktree di proteggere il valore di questa opzione azionaria è diventato un punto critico nel rifinanziamento, e il gruppo con sede a Los Angeles è infastidito dalla lentezza dei progressi verso la vendita del club nerazzurro“. Parrebbe quindi confermata l’indiscrezione riportata anche dalle testate nostrane secondo cui Oaktree si sarebbe garantita una percentuale sulla vendita del club meneghino che fosse superiore ad un suo valore predeterminato dalle parti consensualmente; vendita che doveva aver luogo, evidentemente, entro il triennio del prestito.

In sostanza, volendo rivestire di contenuto giuridicamente rilevante le dichiarazioni della fonte del Financial Times, sembra potersi affermare che il finanziamento sia stato fin dall’inizio strutturato come un “bridge to equity”, ovvero un prestito-ponte in attesa della cessione. In quest’ottica, la vendita del club è quindi assurta a condizione essenziale ai fini della valutazione del corretto adempimento da parte di Suning ai suoi obblighi contrattuali. Ecco, dunque, che questa mancata cessione viene a costituire un inadempimento idoneo a legittimare il creditore Oaktree a rifiutare il pagamento che Suning voleva (o vorrebbe) porre in essere tramite Pimco, visto che, in base a quanto appena detto, con il solo versamento dei 380 milioni (corrispondenti all’ammontare del prestito oltre gli interessi) l’adempimento sarebbe solo parziale e come tale non idoneo a liberare Suning dai propri obblighi contrattuali.

Se così fosse, le eventuali rimostranze di Zhang sarebbero infondate ed un’eventuale azione giudiziaria non avrebbe concrete possibilità di successo. D’altronde, dalla semplice lettura del citato comunicato si evince quanto poco solida risulti la posizione di Suning in questa vicenda. A tal proposito non si comprende che tipo di “minacce legali” possa aver fatto Oaktree, se non quella, perfettamente lecita, di far valere i propri diritti nel caso di inadempimento da parte di Suning. Inoltre, se, come abbiamo detto, è obbligo del creditore quello di non ostacolare l’adempimento del debitore, è però altrettanto vero che il non ostacolare non si può risolvere nel dover far favori. E dal tenore del comunicato sembrerebbe che in effetti Oaktree si sia macchiato, agli occhi di Suning, di non avergli fatto questo favore, di non essergli venuto incontro. Ma ciò, come si può agevolmente comprendere, non può costituire una valida ragione giuridica per instaurare un contenzioso giudiziario, che, se introdotto, molto difficilmente vedrebbe Zhang vittorioso. Se, nonostante ciò, questa azione giudiziaria venisse intrapresa, il club nerazzurro rischierebbe qualcosa?  La sua normale operatività potrebbe essere paralizzata o comunque compromessa? (Si pensi ai rinnovi contrattuali, agli acquisti estivi, etc.).

La domanda appare lecita visto che nel menzionato comunicato il presidente Zhang lascia intendere che potrebbe esserci un problema di stabilità del club. La risposta è comunque negativa. A tal proposito possiamo rifarci al precedente riguardante il “Milan”.Esso, infatti, ci dice che allorquando il fondo Elliott escusse il pegno la società rossonera non ebbe nessun contraccolpo significativo nonostante il contenzioso che il manager cinese Yonghong Li introdusse contro il fondo americano. Per completezza va detto che l’unico modo per creare un concreto pericolo alla regolare operatività del club potrebbe essere quello di richiedere (ed ottenere) il sequestro delle azioni dell’Inter o meglio della sua controllante Grand Tower. In effetti Zhang potrebbe instaurare un procedimento cautelare per porre sotto sequestro le azioni (che andrebbero affidate ad un custode nominato dal tribunale) nelle more che venga decisa l’eventuale causa sulla titolarità delle azioni stesse.

In tal caso, però, il Tribunale del Lussemburgo (ove verrebbe instaurato il procedimento) prima di concedere il sequestro dovrebbe pur sempre verificare, oltre alla sussistenza del presupposto dell’urgenza, che la pretesa azionata appaia fondata in punto di diritto.Ed è proprio questa “fondatezza” dell’eventuale ricorso che, per i motivi suesposti, difetterebbe, rendendo vana anche questa mossa. Infine, non si può comunque escludere che le parti possano raggiungere un accordo in “zona cesarini” proprio al fine di evitare un lungo contenzioso; magari, come già ipotizzato da chi scrive, attraverso il riconoscimento a Suning di un pacchetto azionario di minoranza della società nerazzurra.

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