Inchiesta proprietà Milan: Gli scenari

Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano su Gazidis e Furlani, accusati, nella loro qualità di – rispettivamente – ex ed attuale amministratore delegato del Milan, di aver violato l’art.2638 del codice civile, per “ostacolo all’esercizio delle funzioni pubbliche dell’autorità di vigilanza” e precisamente per aver falsamente rappresentato alla FIGC il soggetto realmente proprietario del club rossonero, è approdata nei giorni scorsi alla Procura Federale (organo inquirente della FIGC). Orbene, da tale inchiesta potrebbe scaturire una conseguenza per certi versi “paradossale” e sicuramente poco gradita (per usare un eufemismo) ai tifosi della società meneghina.

In che senso?

Per rispondere a questa domanda occorre considerare che, a prescindere dal merito delle accuse, per incolpare del suindicato reato Gazidis e Furlani bisogna pur sempre che la FIGC e/o il suo organo deputato ai controlli contabili ed amministrativi dei club (Covisoc) vengano assimilati ad “autorità pubbliche di vigilanza”. Ovviamente, per la Procura di Milano tale presupposto sussiste (altrimenti non avrebbe nemmeno avviato le indagini) ma la giurisprudenza non è pacifica sul punto. Se difatti il Consiglio di Stato ha avuto modo di negare la natura pubblicistica della FIGC, la Corte di Cassazione si è però espressa nel senso di ritenere come avente natura pubblicistica il Covisoc.

Sotto questo aspetto, pertanto, la partita è aperta e non si può quindi affatto escludere che, sul fronte penale, il procedimento a carico dei due indagati potrebbe concludersi con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Scampare il pericolo “penale” non significa però scampare quello delle sanzioni sportive. Essendosi, difatti, ormai avviata la macchina della giustizia sportiva (a seguito dell’avvenuta ricezione – nei giorni scorsi – di un primo stralcio di atti dell’inchiesta penale), il rischio per il Milan potrebbe essere quello di vedere i suoi manager assolti penalmente ma condannati sotto il profilo sportivo, con – in tal caso – sicure ricadute sulla società, visto che ai sensi dell’art.6 del codice di giustizia sportiva, gli atti illeciti commessi dai rappresentanti dei club si intendono come commessi dalle società stesse (in virtù del principio della responsabilità diretta).

Ecco quindi spiegata la ragione per cui la vicenda potrebbe assumere contorni per certi versi paradossali.

Ciò in quanto, come appena accennato, le sanzioni sportive potrebbero essere conseguenti ad un’iniziativa della Procura della Repubblica che potrebbe poi rivelarsi essere fondata su di un presupposto – ovvero la natura pubblicistica della FIGC e/o del Covisoc – ab origine insussistente proprio sul piano penale ma che comunque avrebbe messo in moto la giustizia sportiva, provocando relative sanzioni che, in assenza dell’iniziativa penale, non sarebbero mai state applicate al club rossonero.

Detto ciò, vediamo adesso a quali sanzioni sportive potrebbe andare incontro il Milan.

A tal proposito va evidenziato che addurre informazioni errate sulla proprietà determinerebbe la violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva, il quale prevede che va punita (con ammenda o punti di penalizzazione in classifica) “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc”. Altra violazione che potrebbe essere contestata in aggiunta o in sostituzione alla precedente è quella di cui all’articolo 31 comma 1 concernente l’aspetto gestionale ed economico. A tenore di tale disposizione, infatti, “costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze Uefa e Figc, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”. Le sanzioni, anche in tal caso, non mutano: multa o penalizzazione.

Ma c’è un rischio più grande per il club rossonero laddove venisse contestata ai suoi amministratori la violazione del famigerato articolo 4 (quello contestato ai dirigenti della Juventus nel caso delle plusvalenze fittizie).

 Tale disposizione prevede, infatti, che i tesserati sono tenuti ad osservare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Nel caso di specie questa violazione potrebbe rinvenirsi all’articolo 20 bis delle Noif, che disciplina le “acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”.

In sostanza potrebbe essere ravvisata la mala fede nella comunicazione delle informazioni in questione al momento del passaggio delle azioni da Elliott a Red Bird che giustificherebbe la contestazione del citato articolo 4. In tal caso la “penalizzazione” sarebbe certa e tenuto conto del principio di afflittività della sanzione sportiva, la stessa potrebbe rivelarsi di una certa pesantezza. Ripercussioni poi potrebbero esserci sul versante “UEFA”. Qui viene subito in mente l’articolo 5 del regolamento UEFA, il quale prevede che un soggetto non può essere proprietario o avere un’influenza dominante contemporaneamente su due società.

Stando agli atti d’indagine, se il Milan fosse ancora di Elliott, che nel biennio 2022-2023 avrebbe avuto (sempre secondo la ricostruzione dei PM) un’influenza dominante anche sul Lilla, il problema della violazione della suindicata norma si porrebbe certamente. In ogni caso la vera criticità riguarderebbe la possibile violazione dell’articolo 4 del regolamento UEFA, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ammissione alle sue competizioni. Se, difatti, venisse accertata dalla giustizia sportiva italiana  un’alterazione della documentazione fornita alla FIGC (nel senso sopra chiarito), la UEFA potrebbe, come nel caso della Juventus, disporre l’esclusione del club meneghino dalle competizioni continentali.A momento è comunque presto per trarre conclusioni perché l’attività investigativa deve fare ovviamente il suo corso, ma il rischio di quella conseguenza per certi versi “paradossale” di cui abbiamo sopra detto esiste eccome.

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