Caso Corona-Falsissimo: il Tribunale ferma i contenuti su Signorini

Il giudice di Milano ordina la rimozione dei video di Fabrizio Corona: mancano prove, interesse pubblico e requisiti del diritto di cronaca

Falsissimo

Il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso presentato da Alfonso Signorini contro la diffusione dei contenuti pubblicati da Fabrizio Corona nel format online Falsissimo. Con un’ordinanza firmata dal giudice Roberto Pertile, è stata disposta la rimozione immediata di tutti i materiali ritenuti diffamatori o lesivi della reputazione e della riservatezza del conduttore televisivo.

Il provvedimento impone a Corona di eliminare video, testi e contenuti audio riferiti a Signorini da ogni social network e piattaforma di hosting, comprese quelle a lui direttamente o indirettamente riconducibili. È inoltre vietata qualsiasi futura pubblicazione che possa danneggiarne immagine, onore o privacy.

La reazione di Corona e l’accusa di censura

Dopo la decisione, Fabrizio Corona ha parlato apertamente di censura. Ha invocato l’articolo 21 della Costituzione e ha sostenuto di essere stato “zittito” mentre indagava su fatti che definisce gravi. Sui social ha invitato il pubblico a mobilitarsi, sostenendo che il silenzio imposto a lui oggi potrebbe colpire altri domani.

Argomentazioni che Corona aveva già portato davanti al Tribunale, ma che non hanno convinto il giudice.

Perché l’articolo 21 non tutela Falsissimo

Secondo l’ordinanza, le garanzie costituzionali previste per la stampa non possono essere applicate all’attività svolta da Corona sulle piattaforme digitali. Falsissimo non è considerabile una testata giornalistica, poiché manca una struttura editoriale riconosciuta, un direttore responsabile e una redazione organizzata.

Il tribunale sottolinea inoltre che Corona non è iscritto all’albo dei giornalisti e non è soggetto a controlli deontologici o editoriali. Di conseguenza, i suoi contenuti non possono essere assimilati a un prodotto giornalistico protetto dalle tutele previste per la libertà di stampa.

Assenza di verità e di interesse pubblico

Anche entrando nel merito del diritto di cronaca, il giudice rileva la mancanza dei suoi requisiti fondamentali: verità dei fatti e interesse pubblico. Le informazioni diffuse da Corona vengono descritte come basate su congetture, illazioni e ricostruzioni prive di riscontri oggettivi.

Nell’ordinanza viene citata anche una dichiarazione dello stesso Corona, secondo cui la Procura dovrebbe ancora verificare la fondatezza dei fatti esposti. Per il tribunale, ciò equivale ad ammettere che non esistono certezze sulla veridicità delle accuse, rendendole quindi potenzialmente false.

Nessuna prova di un “sistema Signorini”

Uno dei punti centrali del provvedimento riguarda l’assenza totale di elementi a sostegno dell’esistenza di un presunto “sistema basato su ricatti sessuali” attribuito a Signorini. Il giudice afferma chiaramente che non emergono indizi di condotte volte a favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo attraverso pratiche illecite.

Le informazioni diffuse si concentrerebbero invece esclusivamente su aspetti della vita privata del conduttore, in particolare sulle sue abitudini e preferenze sessuali, ritenute prive di qualsiasi rilevanza pubblica.

Linguaggio offensivo e violazione della continenza

Altro elemento determinante è il mancato rispetto del principio di continenza, che impone un’esposizione corretta e non gratuitamente aggressiva dei fatti. Giudicato apertamente offensivo, il linguaggio utilizzato nei video e nei post , con espressioni che nulla hanno a che vedere con la critica o l’informazione.

Secondo il tribunale, l’obiettivo dei contenuti sarebbe stato quello di alimentare una curiosità morbosa del pubblico, con accuse gravi e non dimostrate, finalizzate anche a un tornaconto economico personale.

Il rischio di un danno irreparabile

Decisiva, ai fini dell’ordinanza, è stata anche la valutazione del periculum in mora, ovvero il rischio concreto di un danno imminente e irreparabile. Corona avrebbe infatti preannunciato la pubblicazione di ulteriore materiale su Signorini, rendendo necessario un intervento immediato per evitare un aggravamento della lesione alla sua dignità e reputazione.

Per garantire il rispetto dell’ordine, il giudice ha stabilito una sanzione di 2.000 euro per ogni futura violazione o per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti.